Für die Gewährung von Mutterwaisenrenten nach der schweizerischen Gesetzgebung gelten italienische Staatsangehörige auch als versichert im Sinne der genannten Gesetzgebung, wenn sie die Voraussetzungen von Ziffer 2 des Schlussprotokolls zur Ersten Zusatzvereinbarung zum Abkommen oder von Artikel 1 des Zusatzprotokolls vom 25. Februar 197414 zur genannten Zusatzvereinbarung oder von Artikel 2 dieser Zweiten Zusatzvereinbarung erfüllen oder wenn sie eine Alters- oder Hinterlassenenrente nach der Gesetzgebung eines der beiden Vertragsstaaten beziehen.
Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 197413, o quelle dell’articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell’uno o dell’altro dei due Stati contraenti.
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