In Anwendung von Artikel 18 Buchstabe a des Abkommens vom 11. Dezember 1997
für die Schweizerische Eidgenossenschaft
das Bundesamt für Sozialversicherung
und
für Irland
das Ministerium für Soziales, Gemeinschafts- und Familienwesen
(«Department of Social, Community and Family Affairs»),
Folgendes vereinbart:
In conformità all’articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l’11 dicembre 19972 tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per l’Irlanda,
il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia
(«Department of Social, Community and Family Affairs»)
hanno concordato quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.