1. Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es durch schriftliche Mitteilung an den anderen kündigen. In diesem Fall tritt das Abkommen drei Kalendermonate nach dem Monat ausser Kraft, in dem die Mitteilung erfolgt ist.
2. Wird das Abkommen gekündigt, so bleiben die nach dessen Bestimmungen erworbenen Leistungsansprüche gewahrt. Die auf Grund dieser Bestimmungen erworbenen Anwartschaften werden durch Vereinbarung geregelt.
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ognuno dei due Stati contraenti può denunciarla mediante comunicazione scritta all’altro Stato. In tal caso la Convenzione cessa di produrre i suoi effetti tre mesi civili dopo il mese in cui la comunicazione è stata inviata.
2. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti secondo le sue disposizioni sono garantiti. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.