(1) Dieses Abkommen wird für die Dauer eines Jahres ab seinem Inkrafttreten abgeschlossen. Es erneuert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn es nicht von einer Vertragspartei drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist gekündigt wird.
(2) Wird das Abkommen gekündigt, so gelten seine Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter. Die aufgrund seiner Vorschriften erworbenen Anwartschaften werden durch eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien geregelt.
(1) La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia notificata da una delle Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine.
(2) In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni continuano a essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione sono disciplinati mediante un accordo tra le Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto a Berna, il 4 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua ungherese, le due versioni facenti parimenti fede.
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M. Verena Brombacher | Pal Gresznáryk |
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