Für Ansprüche, die auf Grund früherer Versicherungsfälle nach Artikel 27 Absatz 2 geltend gemacht werden, beginnen die Fristen zur Geltendmachung sowie die Verjährungsfristen nach den Rechtsvorschriften der Vertragsparteien frühestens mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens.
Per i diritti fatti valere ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 2 in ragione di eventi assicurati insorti anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche delle Parti contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.