1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle. Jedoch
2 Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach diesem Abkommen werden alle Versicherungszeiten oder gleichgestellte Zeiten sowie alle Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung eines Vertragsstaates vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
1 La presente convenzione s’applica parimente agli eventi insorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Nondimeno:
2 La presente convenzione non apre alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
3 Qualsiasi periodo assicurativo o periodo assimilato come anche qualsiasi periodo di residenza compiuto nell’ambito della legislazione di uno Stato contraente prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione è preso in considerazione per la determinazione di un diritto a una prestazione, conformemente alle disposizioni di detta convenzione.
4 La presente convenzione non si applica ai diritti liquidati mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso di contributi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.