Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.349.1 Abkommen vom 3. Juli 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

0.831.109.349.1 Convenzione di sicurezza sociale del 3 luglio 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese (con Protocollo finale)

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Art. 16

1 Die Invalidenrente wird gegebenenfalls in eine Altersrente umgewandelt, sobald die Voraussetzungen, namentlich des Alters, nach der Gesetzgebung des die Leistung gewährenden Vertragsstaates erfüllt sind.

Hat die Umwandlung in Anwendung der französischen Gesetzgebung stattgefunden, so gilt Kapitel 2, sobald der Anspruch auf eine schweizerische Altersrente entsteht.

Findet die Umwandlung in Anwendung der schweizerischen Gesetzgebung statt, so gilt Kapitel 2 sofort.

2 Ist die Summe der Leistungen, die ein Versicherter von den Altersversicherungssystemen beider Vertragsstaaten beanspruchen kann, niedriger als der Betrag der Invalidenpension oder -rente, so hat er Anspruch auf den Unterschiedsbetrag zu Lasten des Systems, das diese Pension oder Rente schuldete.

Art. 16

1 La pensione d’invalidità è trasformata, se necessario, in pensione di vecchiaia non appena risultando soddisfatte le condizioni, in particolare d’età, richieste dalla legislazione del Paese, in virtù della quale è stata assegnata.

Se la trasformazione ha avuto luogo in applicazione della legislazione francese, le disposizioni del capitolo 2 divengono applicabili nel momento in cui s’apre il diritto alla pensione di vecchiaia, in virtù della legislazione svizzera.

Se la trasformazione ha avuto luogo in applicazione della legislazione svizzera, è immediatamente applicabile il capitolo 2.

2 L’assicurato, se il totale delle prestazioni che può pretendere da ciascuno dei sistemi d’assicurazione per la vecchiaia dei due Paesi è inferiore all’ammontare della pensione o della rendita d’invalidità, ha diritto a un complemento differenziale, che va addossato al sistema debitore di detta pensione o rendita.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.