Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.332.2 Abkommen vom 13. Oktober 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

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Art. 32

1 Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden werden sobald als möglich in Madrid ausgetauscht.

2 Es tritt am ersten Tage des zweiten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.

Art. 33

1 La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, denuncia che dovrà essere notificata almeno 3 mesi prima della scadenza del termine.

2 In caso di denuncia della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione in base alle sue disposizioni.

3 A contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva dei disposti dell’articolo 30 paragrafo 4 della presente Convenzione, è abrogata l’analoga Convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.