1 Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden werden sobald als möglich in Madrid ausgetauscht.
2 Es tritt am ersten Tage des zweiten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.
1 La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, denuncia che dovrà essere notificata almeno 3 mesi prima della scadenza del termine.
2 In caso di denuncia della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione in base alle sue disposizioni.
3 A contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva dei disposti dell’articolo 30 paragrafo 4 della presente Convenzione, è abrogata l’analoga Convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.