Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.332.2 Abkommen vom 13. Oktober 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

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Art. 21

Schweizerische Arbeitnehmer haben während der Dauer ihrer Beschäftigung in Spanien Anspruch auf die Leistungen der spanischen Gesetzgebung über den Familienschutz, und zwar ohne Rücksicht auf den Aufenthaltsort der den Anspruch begründenden Personen. Artikel 11 findet sinngemäss Anwendung.

Art. 22

19 Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:

per quanto riguarda la Svizzera: l’Ufficio federale delle Assicurazioni sociali;
per quanto riguarda la Spagna: il Ministero della Sanità e della Sicurezza Sociale.

2 Le autorità competenti:

a.
concludono gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione;
b.
si comunicano tutte le informazioni relative alle misure prese per l’applicazione della presente Convenzione;
c.
si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione;
d.
possono in particolare convenire che ogni Parte contraente designi enti di collegamento;
e.
fissano di comune accordo disposizioni relative alla notifica d’atti giudiziari.

19 Tenore giusta l’art. 1 dell’acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.