(1) Die Vertragsstaaten notifizieren einander auf diplomatischem Weg den Abschluss der für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen innerstaatlichen Verfahren.
(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
(1) Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure nazionali prescritte per l’entrata in vigore della presente Convenzione.
(2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dalla data di ricevimento dell’ultima notifica.
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