Unter Berücksichtigung der Artikel 4 bis 13 dieses Übereinkommens gewährleistet jede Vertragspartei den Landwirten, deren Familienangehörigen und gegebenenfalls den von ihnen beschäftigten Arbeitnehmern einen sozialen Schutz, der dem vergleichbar ist, den andere Gruppen der Bevölkerung geniessen.
Qualsiasi Parte contraente assicura agli esercenti agricoli, ai loro familiari e, ove occorra, ai salariati che impiegano una protezione sociale comparabile a quella di cui fruiscono altri ceti della popolazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 a 13 della presente Convenzione.
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