1. Diese Ordnung liegt für die Mitgliedstaaten des Europarates zur Unterzeichnung auf. Sie bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden, gegebenenfalls nach zustimmendem Beschluss des Ministerkomitees nach Artikel 78 Absatz 4, beim Generalsekretär hinterlegt.
2. Diese Ordnung tritt ein Jahr nach Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunden Kraft.
3. Für jeden Unterzeichner, der diese Ordnung später ratifiziert, tritt sie ein Jahr nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
1. Il presente Codice è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e sarà sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale sotto riserva, occorrendo, del consenso preliminare del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 dell’articolo 78.
2. Il presente Codice entrerà in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.
3. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Codice entrerà in vigore un anno dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.