Jede Vertragspartei, für die dieser Teil gilt, gewährleistet den geschützten Personen, wenn ihr Zustand vorbeugende oder heilende ärztliche Betreuung notwendig macht, Leistungen nach diesem Teil.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformità dei seguenti articoli della detta Parte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.