Hat eine Vertragspartei in Anwendung eines der von ihrer Ratifikation erfassten Teile II bis X vorgeschriebene Personengruppen zu schützen, die zusammen mindestens einen bestimmten Hundertsatz der Arbeitnehmer oder der Einwohner bilden, so vergewissert sie sich, bevor sie sich zur Anwendung eines solchen Teiles verpflichtet, dass der betreffende Hundertsatz erreicht ist.
Quando, in vista dell’applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente è tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra è stata raggiunta.
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