Die Arbeitsmarktverwaltung und gegebenenfalls andere Behörden haben in Zusammenarbeit mit den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und mit anderen beteiligten Stellen soweit wie möglich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu veranlassen, die Arbeitsmarktverwaltung freiwillig und in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen.
Il servizio di collocamento e, occorrendo, altre autorità pubbliche dovranno prendere, in collaborazione con le organizzazioni padronali e operaie, come pure con altri enti interessati, tutti i provvedimenti possibili per promuovere l’utilizzazione piena e volontaria del servizio di collocamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.