1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen ist.
2. Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft.
3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
1. La presente Convenzione è vincolante solo per i Paesi membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
3. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.