Die genannte Politik muss auf dem Grundsatz der Chancengleichheit zwischen behinderten Arbeitnehmern und anderen Arbeitnehmern beruhen. Die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer sind zu wahren. Besondere positive Massnahmen, die auf die tatsächliche Chancengleichheit und Gleichbehandlung von behinderten Arbeitnehmern und anderen Arbeitnehmern abzielen, sind nicht als eine Diskriminierung der anderen Arbeitnehmer anzusehen.
La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell’uguaglianza delle opportunità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata l’uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e le lavoratrici andicappate. Speciali disposizioni miranti a garantire un’effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.