1. Öffentliche und übliche Feiertage, gleichviel ob sie in die Zeit des Jahresurlaubs fallen oder nicht, sind in den in Artikel 3 Absatz 3 vorgeschriebenen bezahlten Mindestjahresurlaub nicht einzurechnen.
2. Unter Bedingungen, die von der zuständigen Stelle oder durch geeignete Verfahren in jedem Land zu bestimmen sind, dürfen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit oder Unfall in den in Artikel 3 Absatz 3 vorgeschriebenen Mindestjahresurlaub nicht eingerechnet werden.
1. I giorni festivi, ufficiali e consueti, che si situino o no nel periodo di congedo annuo, non sono contati nel congedo pagato annuo minimo prescritto nel paragrafo 3 dell’articolo 3 suesposto.
2. In condizioni da determinare da parte dell’autorità competente o dell’organismo adeguato in ogni Paese, i periodi di incapacità al lavoro risultanti da malattie o da infortuni non possono essere contati nel congedo pagato minimo annuo prescritto al paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.