Ein Arbeitnehmer, der eine Mindestdienstzeit zurückgelegt hat, wie sie nach Artikel 5 Absatz 1 dieses Übereinkommens verlangt werden kann, hat bei der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf einen bezahlten Urlaub im Verhältnis zu der Dienstzeit, für die er keinen solchen Urlaub erhalten hat, oder auf eine Urlaubsabgeltung oder ein gleichwertiges Urlaubsguthaben.
Qualsiasi persona impiegata che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 5 della presente convenzione deve beneficiare, in caso di cessazione della relazione di lavoro, sia di un congedo pagato proporzionale alla durata dei periodo di servizio per il quale essa non ha ancora avuto un tale congedo, sia di un’indennità compensativa, sia di un credito di congedo equivalente.
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