Die Bestimmungen dieses Übereinkommens sind durch die innerstaatliche Gesetzgebung durchzuführen, soweit ihre Durchführung nicht durch Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche, gerichtliche Entscheidungen, amtliche Verfahren zur Lohnfestsetzung oder auf irgendeine andere, den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Art und Weise erfolgt, die unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse jedes Landes geeignet erscheint.
Nella misura in cui esse non saranno applicate sia tramite convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia tramite organismi ufficiali di determinazione dei salari, sia in qualsiasi altra maniera conforme alla pratica nazionale e che sembri appropriata, tenuto conto delle condizioni proprie ad ogni Paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate in base alla legislazione nazionale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.