Die Jahresberichte nach Artikel 22 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation4 haben eingehende Angaben über alle gesetzlichen Vorschriften zur Durchführung dieses Übereinkommen zu enthalten.
Nei rapporti annuali da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro4 saranno contenute le informazioni particolareggiate concernenti tutta la legislazione nazionale che dà effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.