1. Die Aufsichtsbeamten sind befugt, Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel einer Betriebsanlage, einer Einrichtung oder der Arbeitsverfahren zu veranlassen, die sie mit gutem Grund als gefährlich für die Gesundheit oder die Sicherheit der Arbeitnehmer erachten.
2. Um solche Massnahmen veranlassen zu können, sind die Aufsichtsbeamten befugt, vorbehaltlich jedes etwaigen gesetzlichen Berufungsrechtes an eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, anzuordnen oder anordnen zu lassen, dass
3. Wenn das Verfahren nach Absatz 2 der Verwaltungs- oder Rechtsordnung des Mitgliedes nicht entspricht, sind die Aufsichtsbeamten befugt, bei der zuständigen Behörde die Verfügung von Anordnungen oder sofort vollziehbaren Massnahmen zu beantragen.
1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a provocare misure destinate ad eliminare i difetti degli impianti, delle attrezzature o dei metodi di lavoro che essi potessero ragionevolmente considerare come una minaccia per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
2. Per essere in grado di provocare tali misure, gli ispettori avranno il diritto, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario od amministrativo eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o di far ordinare:
3. Se la procedura fissata al secondo capoverso non è compatibile con la prassi amministrativa o giudiziaria di un singolo Membro, gli ispettori avranno il diritto di adire l’autorità competente perché ingiunga che siano prese o faccia essa stessa prendere misure immediatamente eseguibili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.