1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2. Es tritt in Kraft ein Jahr, nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.
3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes andere Mitglied ein Jahr nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
1. La presente Convenzione non vincolerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.