Als «Bergwerk» im Sinne dieses Übereinkommens gilt jeder öffentliche oder private Betrieb zur Gewinnung von Bodenschätzen.
Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «miniera» indica qualsiasi impresa, pubblica o privata, per l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.