Die jährlichen Berichte über die Massnahmen zur Durchführung dieses Übereinkommens, welche die ratifizierenden Mitglieder dem Internationalen Arbeitsamte gemäss Artikel 22 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation8 vorzulegen verpflichtet sind, müssen möglichst vollständige Angaben aus allen in Betracht kommenden Gebieten enthalten über das Mass, in dem dort Zwangs‑ oder Pflichtarbeit angewandt worden ist, die Zwecke, für die das geschehen ist, die Krankheits‑ und Sterbeziffern, die Arbeitszeit, die Art der Lohnzahlung, die Lohnsätze und alle sonst wesentlichen Angaben.
I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro7, sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.