(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung auf; sie können Vertragsparteien werden,
(2) Die Ratifikations‑ oder Annahmeurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
(1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono divenirne partecipi mediante:
(2) Gli strumenti di ratificazione o di accettazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.