0.818.61 Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung
0.818.61 Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri
Art. 8
Für die Beförderung auf dem Seeweg gelten ausser den allgemeinen Vorschriften der Art. 1–4 folgende Bestimmungen:
- a)
- Der Holzsarg, der gemäss den Bestimmungen im Art. 3 den Metallsarg enthält, ist in einer gewöhnlichen Holzkiste so unterzubringen, dass er sich nicht verschieben kann.
- b)
- Diese Kiste ist mit ihrem Inhalt so unterzubringen, dass jede Berührung mit Lebens‑ oder Genussmitteln und jede Belästigung der Fahrgäste und der Besatzung ausgeschlossen sind.
Art. 8
In caso di trasporto per via marittima sono applicabili, oltre le prescrizioni generali degli art. da 1 a 4, le seguenti disposizioni:
- a)
- Il feretro di legno che contiene, conformemente alle disposizioni dell’art. 3, la cassa metallica, sarà a sua volta collocato in una cassa ordinaria di legno nella quale dovrà rimanere immobile.
- b)
- La detta cassa con il suo contenuto va collocata in un punto tale da escludere qualsiasi contatto con prodotti alimentari o del consumo e da non essere di impedimento né ai passeggeri né all’equipaggio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.