Nach der Schweiz bestimmte Sendungen von Gross‑ und Kleinvieh, welche ab den zwischen Domodossola und der Grenze beider Länder liegenden Stationen zur Spedition gelangen, sind vor ihrem Abtransport durch die in Domodossola stationierten Tierärzte zu untersuchen.
§ 3
Gli invii di bestiame grosso e di bestiame minuto a destinazione della Svizzera, spediti dalle stazioni situate fra Domodossola e la frontiera dei due paesi, saranno esaminati, nelle dette stazioni, dai veterinari residenti a Domodossola.
§ 3
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.