1. Ein Schiff oder Luftfahrzeug gilt bei der Ankunft als verseucht,
2. Ein Schiff gilt bei der Ankunft als verdächtig,
3. Ein Schiff oder Luftfahrzeug gilt bei seiner Ankunft als seuchenfrei, auch wenn es aus einer verseuchten Zone kommt oder eine Person aus einer verseuchten Zone an Bord hat, wenn sich die Sanitätsbehörde beim Arztbesuch überzeugen konnte, dass die in den Absätzen 1 und 2 hievor vorgesehenen Bedingungen nicht vorliegen.
1. Una nave è considerata infetta all’arrivo quando:
La nave è pure considerata infetta qualora un caso di peste umana si sia dichiarato più di sei giorni dopo l’imbarco.
2. Una nave è considerata sospetta all’arrivo quando:
3. Quantunque proveniente da una zona infetta o pur avendo a bordo una persona proveniente da una zona infetta, una nave o un aeromobile è considerato immune all’arrivo se, durante la visita medica, l’autorità sanitaria ha potuto accertare che le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si sono avverate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.