Die Sanitätsverwaltungen geben der Organisation die Zone oder die Zonen ihres Gebietes bekannt, in welchen die Bedingungen einer gelbfieberempfänglichen Zone bestehen, und erstatten über jede eintretende Änderung dieser Bedingungen unverzüglich Bericht. Die Organisation übermittelt die erhaltenen Auskünfte an alle Sanitätsverwaltungen.
14 Fassung gemäss Art. I des Zusatzreglementes vom 26. Mai 1955, in Kraft seit 1. Okt. 1956 (AS 1957 173).
Le amministrazioni sanitarie comunicano all’Organizzazione la zona o le zone del loro territorio, nella quale o nelle quali sono date le condizioni di una zona di ricettività amarillica e la informano senza indugio di qualsiasi cambiamento di queste condizioni. L’Organizzazione trasmette le informazioni ricevute a tutte le amministrazioni sanitarie.
14 Nuovo testo giusta l’art. I del regolamento addizionale del 26 maggio 1955, in vigore per la Svizzera dal 1o ott. 1956 (RU 1957 183).
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