Ein Luftfahrzeug gilt nicht als aus einem verseuchten Bezirk herkommend, wenn es lediglich in einem oder mehreren Sanitätsflughäfen eines solchen Bezirks gelandet ist, die nicht selbst verseuchte Bezirke darstellen.
12 Fassung gemäss Art. I des Zusatzreglementes vom 26. Mai 1955, in Kraft seit 1. Okt. 1956 (AS 1957 173).
Un aeromobile non è considerato proveniente da una circoscrizione infetta soltanto se ha atterrato in questa circoscrizione su uno o più aeroporti sanitari non considerati come circoscrizioni infette.
12 Nuovo testo giusta l’art. I del regolamento addizionale del 26 maggio 1955, in vigore per la Svizzera dal 1o ott. 1956 (RU 1957 183).
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