Protokoll vom 24. Juni 1998 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend Schwermetalle (mit Anhängen)
Im Sinne dieses Protokolls
6 Bereinigt gemäss Anhang Ziff. 1 des Beschlusses 2012/5 vom 13. Dez. 2012, von der BVers genehmigt am 16. Juni 2017 und in Kraft getreten für die Schweiz am 8. Febr. 2022 (AS 2021 876, 875; BBl 2016 8285).
7 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Beschlusses 2012/5 vom 13. Dez. 2012, von der BVers genehmigt am 16. Juni 2017 und in Kraft getreten für die Schweiz am 8. Febr. 2022 (AS 2021 876, 875; BBl 2016 8285).
Ai fini del presente Protocollo:
1. Per «Convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 19794.
2. Per «EMEP» s’intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa.
3. Per «Organo esecutivo» s’intende l’organo esecutivo della Convenzione, costituito in attuazione del paragrafo uno dell’articolo 10 della Convenzione.
4. Per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.
5. Per «Parti» salvo che il contesto si opponga a tale interpretazione, s’intendono le «Parti» al presente Protocollo.
6. Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita al paragrafo 4 dell’articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 19845.
7. Per «metalli pesanti» s’intendono i metalli o, in alcuni casi, i metalloidi i quali sono stabili ed hanno una massa volumetrica superiore a 4,5 g/cm3 ed i loro composti.
8. Per «emissione» s’intende uno scarico nell’atmosfera da una fonte precisa o diffusa.
9. Per «fonte fissa» s’intende ogni fabbricato, struttura, dispositivo, impianto o attrezzatura fissa che emette o può emettere direttamente o indirettamente nell’atmosfera uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I.
10.6 Per «fonte fissa nuova», s’intende ogni fonte fissa che s’inizia a costruire o che s’intraprende di modificare sostanzialmente, allo scadere di un termine di due anni, decorrente dalla data d’entrata in vigore per una Parte del presente Protocollo. Una Parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l’autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell’entrata in vigore del Protocollo per la Parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti determinare se una modifica è sostanziale o meno, in considerazione di fattori come i vantaggi che questa modifica presenta per l’ambiente.
11. Per «categoria di grandi fonti fisse» s’intende ogni categoria di fonti fisse di cui all’annesso II, il cui contributo è di almeno l’uno per cento in totale delle emissioni di uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I provenienti dalle fonti fisse di una Parte, per l’anno di riferimento stabilito in conformità all’annesso I.
12.7 Con i termini «questo Protocollo», «il Protocollo» e «il presente Protocollo» si intende il Protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti, con i successivi emendamenti.
6 Aggiornato dall’all. n. 1 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
7 Introdotto dall’all. n. 2 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876, 875; FF 2016 7399).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.