Im Sinne dieses Protokolls
Ai sensi del presente Protocollo,
1. Per «Convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 settembre 19795;
2. Per «EMEP» s’intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. Per «Organo esecutivo» s’intende l’Organo esecutivo della Convenzione istituito in virtù del capoverso 1 dell’articolo 10 della Convenzione;
4. Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita al capoverso 4 dell’articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 19846;
5. Per «Parti», salvo indicazione contraria del contesto, s’intendono i Partecipanti al presente Protocollo;
6. Per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa;
7. Per «carico critico» s’intende una stima quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, in base alle attuali conoscenze, non si producono effetti nocivi apprezzabili sugli elementi sensibili dell’ambiente considerati;
8. Per «grandi fonti fisse esistenti» s’intendono tutte le fonti fisse esistenti il cui apporto termico è di almeno 100 MW;
9. Per «grandi fonti fisse nuove» s’intendono tutte le fonti fisse nuove il cui apporto termico è di almeno 50 MW;
10. Per «grandi categorie di fonti» s’intendono tutte le categorie di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi d’azoto, segnatamente le categorie descritte nell’Allegato tecnico, e che contribuiscono per almeno il 10 per cento al totale annuo delle emissioni di ossidi d’azoto misurato o calcolato il primo anno civile che segue la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni quattro anni;
11. Per «fonti fisse nuove» s’intendono tutte le fonti fisse la cui costruzione o la cui modificazione importante ha avuto inizio due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo;
12. Per «fonti mobili nuove» s’intendono veicoli a motore o qualsiasi altra fonte mobile fabbricati due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.