1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Unterzeichner.
2. Dieses Protokoll steht vom 5. Oktober 1984 an für die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Staaten und Organisationen zum Beitritt offen.
3. Die Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser erfüllt die Aufgaben des Depositars.
1. Il presente Protocollo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all’articolo 8 paragrafo 1 a contare dal 5 ottobre 1984.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.