Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte und Pflichten eines Staates nach dem Völkergewohnheitsrecht, wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen6 niedergelegt ist.
Nessuna norma della presente Convenzione interferisce nei diritti e negli obblighi di ogni Stato in virtù delle regole del diritto internazionale consuetudinario enunciate dalle Nazioni Unite sul diritto del mare6.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.