Die Vertragsparteien ergreifen einzeln und gemeinsam alle nur möglichen Massnahmen, um die Verschmutzung vom Lande aus in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen, insbesondere wie in Anlage I vorgesehen, zu verhüten und zu beseitigen.
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti telluriche, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato I.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.