Die Schlussbestimmungen dieses Übereinkommens sind die Artikel 28–39 des Protokolls von 1992 zum Fondsübereinkommen von 1971. Bezugnahmen in diesem Übereinkommen auf Vertragsstaaten gelten als Bezugnahmen auf die Vertragsstaaten des Protokolls.
(Es folgen die Unterschriften)
Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 28–39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono interpretati come riferimenti agli Stati contraenti di quel Protocollo.
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