1. Sofern die Vertragsparteien nicht etwas anderes beschliessen, wird das Schiedsverfahren nach Massgabe dieses Kapitels durchgeführt.
2. Scheitert ein Vergleichsverfahren, so kann ein Schiedsverfahren nur binnen 180 Tagen nach dem Scheitern beantragt werden.
1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene
condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo.
2. In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere
presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.