1. Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1970 zur Unterzeichnung und danach zum Beitritt auf.
2. Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergie‑Organisation sowie Vertragsparteien der Satzung des Internationalen Gerichtshofs können Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden,
1. La presente Convenzione è aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all’adesione.
2. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Ente internazionale per l’energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.