1. Eine Meldung über ein Ereignis ist unverzüglich so ausführlich wie möglich nach Protokoll I zu machen.
2. Jede Vertragspartei
3. Sobald eine Vertragspartei eine Meldung nach diesem Artikel erhält, übermittelt sie dieselbe unverzüglich
4. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, ihren für die Überwachung des Meeres verantwortlichen Schiffen und Luftfahrzeugen und anderen zuständigen Diensten Weisung zu erteilen, ihren Behörden jedes in Protokoll I bezeichnete Ereignis zu melden. Die Vertragspartei macht, wenn sie es für zweckdienlich erachtet, der Organisation und jeder anderen in Betracht kommenden Partei entsprechend Meldung.
1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura più ampia possibile, in conformità delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione.
2. Ogni Parte della Convenzione deve:
3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la detta Parte lo trasmette senza indugio:
4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l’ispezione dei mari nonché ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorità ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all’Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.