Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.287.1 Protokoll von 1996 vom 7. November 1996 zum Übereinkommen von 1972 über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen (mit Anlagen)

0.814.287.1 Protocollo del 1996 del 7 novembre 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (con all.)

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Art. 27 Kündigung

1.  Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll jederzeit nach Ablauf von zwei Jahren nach seinem Inkrafttreten für die betreffende Vertragspartei kündigen.

2.  Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär.

3.  Eine Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär oder nach einem in der Urkunde angegebenen längeren Zeitraum wirksam.

Art. 27 Risoluzione

1.  Ogni Parte contraente può ritirarsi dal presente Protocollo in ogni momento dopo la decorrenza di un periodo di due anni dalla data in cui è entrato in vigore il presente Protocollo per la Parte contraente in questione.

2.  La risoluzione avviene mediante il deposito di uno strumento di risoluzione presso il Segretario generale.

3.  La risoluzione è effettiva dopo un anno dal momento in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di risoluzione o alla scadenza di un periodo più lungo eventualmente specificato in questo strumento.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.