1. Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem
2. Für jeden Staat, der nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt nach Artikel 24 seine Zustimmung ausgedrückt hat, an dieses Protokoll gebunden zu sein, tritt dieses Protokoll am dreissigsten Tag nach der Zustimmung dieses Staates in Kraft.
1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui:
2. Per ognuno degli Stati che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all’articolo 24, dopo la data menzionata nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui lo Stato in questione ha espresso il suo consenso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.