1 Jede Vertragspartei trägt die Risiken, denen das eigene Personal bei den Dislokationen und den Hilfseinsätzen ausgesetzt ist.
2 Die durch die Hilfsmannschaft der ersuchten Partei Dritten verursachten Schäden gehen zulasten der ersuchenden Partei, ausgenommen die durch grobe Fahrlässigkeit verursachten, die zulasten der ersuchten Partei gehen.
1 Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui è soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d’intervento.
2 I danni provocati a terzi dalla squadra d’intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.