Die Hilfsmannschaften dürfen auf fremdem Staatsgebiet keine Zwangsmassnahmen vornehmen.
Le squadre di intervento in territorio straniero non possono compiere atti coercitivi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.