1. Die Artikel 13, 14, 16, 17 des Übereinkommens gelten für dieses Zusatzprotokoll entsprechend.
2. Artikel 15 des Übereinkommens gilt mit folgender Massgabe:
Das Übereinkommen und dieses Zusatzprotokoll können nur gemeinsam gekündigt werden, wobei eine Kündigung jederzeit nach dem Inkrafttreten dieses Zusatzprotokolls erfolgen kann.
1. Gli articoli 13, 14, 16 e 17 dell’Accordo valgono anche per il presente Protocollo aggiuntivo.
2. L’articolo 15 dell’Accordo vale tenendo conto della disposizione seguente: L’Accordo e il presente Protocollo aggiuntivo possono essere denunciati soltanto insieme: l’eventuale denuncia può essere presentata in ogni momento a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.