Die Vertragsparteien verpflichten sich, unter Berücksichtigung ihrer nationalen Regelungen den Informationsaustausch über die neuen Technologien, die Ausrüstungen, die Kontrollinstrumente und die Materialien zum Schutz der Umwelt sowie über neue Produktionsverfahren, die den Schutz, die Bewahrung und die Verbesserung der Umwelt vermehrt gewährleisten, zu erleichtern.
Le Parti contraenti si impegnano, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali, a facilitare lo scambio delle informazioni sulle nuove tecnologie, le attrezzature, gli strumenti di controllo e i materiali utilizzati per proteggere l’ambiente, nonché sui nuovi procedimenti di produzione atti a proteggere maggiormente, tutelare e migliorare l’ambiente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.