(1) Unbeschadet des Absatzes 2 hat jede Vertragspartei dieses Übereinkommens eine Stimme.
(2) Die Organisationen der wirtschaftlichen und/oder politischen Integration üben in Angelegenheiten, die nach Artikel 22 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 2 in ihre Zuständigkeit fallen, ihr Stimmrecht mit der Anzahl der Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, und umgekehrt.
1. Fatte salve le disposizione del paragrafo 2 che segue, ogni Parte alla Convenzione dispone di un voto.
2. Le organizzazioni d’integrazione politica o economica dispongono, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 22 e al paragrafo 2 dell’articolo 23, per esercitare il loro diritto di voto nei campi nei quali sono competenti, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte alla Convenzione o ai relativi protocolli. Tuttavia dette organizzazioni non possono esercitare il diritto di voto, se questo diritto viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.