Im Sinne dieses Übereinkommens:
Ai sensi della presente Convenzione:
1. per «rifiuti» si intendono le sostanze o gli oggetti che si eliminano, che si ha l’intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare in virtù delle disposizioni del diritto nazionale;
2. per «gestione» si intende la raccolta, il trasporto e l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti in cui avviene l’eliminazione;
3. per «movimento oltre frontiera» si intende qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un altro Stato oppure verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento; :
4. per «eliminazione» si intendono tutte le procedure che figurano nell’allegato IV della presente Convenzione;
5. per «discarica o impianto autorizzato» si intende una discarica o un impianto nel quale l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in base a un’autorizzazione o a un permesso di esercizio rilasciato da una autorità competente dello Stato nel quale si trova la discarica o l’impianto;
6. per «autorità competente» si intende l’autorità governativa che una Parte ha designato per ricevere, in una zona geografica da lei determinata, le notifiche dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, comprese le relative informazioni, e per decidere in merito a dette notifiche conformemente a quanto previsto all’articolo 6;
7. per «corrispondente» si intende l’organismo di una Parte menzionato nell’articolo 5 e incaricato di ricevere e di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 13 e 16;
8. per «gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti» si intendono tutti i provvedimenti di carattere pratico atti a garantire che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti siano gestiti in modo da assicurare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi che possono venire da tali rifiuti;
9. per «zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato» si intende qualsiasi zona terrestre, marittima o aerea all’interno della quale uno Stato esercita, conformemente al diritto internazionale, competenze amministrative e normative in materia di protezione della salute umana o dell’ambiente;
10. per «Stato di esportazione» si intende qualsiasi Parte dalla quale è previsto l’avvio o è avviato un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
11. per «Stato di importazione» si intende qualsiasi Parte verso la quale è previsto o ha luogo un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti perché vi siano eliminati o perché vengano caricati prima dell’eliminazione a destinazione di una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato;
12. per «Stato di transito» si intende qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di esportazione o di importazione, attraverso il quale un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è previsto o ha luogo;
13. per «Stati interessati» si intendono le Parti che sono Stato di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, che siano o no Parte;
14. per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;
15. per «esportatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
16. per «importatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di importazione e che procede all’importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
17. per «trasportatore» si intende qualsiasi persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti;
18. per «produttore» si intende qualsiasi persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure, se tale persona non è nota, la persona che è in possesso di tali rifiuti e/o che li controlla;
19. per «eliminatore» si intende qualsiasi persona alla quale sono spediti rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che procede all’eliminazione di tali rifiuti;
20. per «organizzazione di integrazione politica o economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale gli Stati membri hanno conferito la competenza nei campi retti dalla presente Convenzione e che è debitamente abilitata, secondo le procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la Convenzione oppure ad aderirvi;
21. per «traffico illecito» si intende qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti rispondente alle specificazioni di cui all’articolo 9.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.