Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Vertragsparteien bestellen die Parteien derselben Interessensgruppe einvernehmlich die sie vertretenden Kommissionsmitglieder.
Se entro due mesi dalla ricezione da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all’articolo 1 le Parti non hanno nominato nessun membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una Parte, alla nomina dei membri entro un nuovo termine di due mesi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.