Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 9 Informationsaustausch

1 Jede Vertragspartei erleichtert oder übernimmt den Austausch von Informationen, die massgeblich sind

a
für die Verringerung oder Verhinderung der Produktion, Verwendung und Freisetzung persistenter organischer Schadstoffe und
b.
für Alternativen zu persistenten organischen Schadstoffen, einschliesslich Informationen über deren Risiken sowie deren wirtschaftliche und soziale Kosten.

2 Die Vertragsparteien tauschen die in Absatz 1 genannten Informationen unmittelbar oder über das Sekretariat aus.

3 Jede Vertragspartei benennt für den Austausch derartiger Informationen eine innerstaatliche Anlaufstelle.

4 Das Sekretariat dient als Vermittlungsstelle für Informationen über persistente organische Schadstoffe, darunter auch Informationen, die von Vertragsparteien, zwischenstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen bereitgestellt werden.

5 Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten Informationen zur Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt nicht als vertraulich. Vertragsparteien, die nach diesem Übereinkommen sonstige Informationen austauschen, schützen vertrauliche Informationen nach Vereinbarung.

Art. 10 Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1 Ciascuna Parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:

a)
la sensibilizzazione dei suoi responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
b)
la trasmissione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell’articolo 9 paragrafo 5;
c)
l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite, concernenti gli inquinanti organici persistenti come pure i loro effetti sulla salute e sull’ambiente e le alternative;
d)
la partecipazione del pubblico alle questioni concernenti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull’ambiente, nonché all’elaborazione di risposte adeguate, comprese le possibilità di fornire un contributo a livello nazionale all’attuazione della presente Convenzione;
e)
la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
f)
l’elaborazione e lo scambio di materiale di educazione e sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
g)
l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

2 Ciascuna Parte assicura, nella misura delle sue possibilità, che il pubblico abbia accesso alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e che le informazioni siano aggiornate.

3 Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l’industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale.

4 Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le Parti possono utilizzare schede tecniche di sicurezza e rapporti, ricorrere ai mass media e ad altri mezzi di comunicazione nonché istituire centri d’informazione a livello nazionale e regionale.

5 Ciascuna Parte prende benevolmente in considerazione la possibilità di elaborare meccanismi, quali registri sulle emissioni e sui trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime relative alle quantità annue delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C emesse o smaltite.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.